Patrimonio immobiliare
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.
Contenuto inserito il 11-03-2019 aggiornato al 15-11-2021