Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

  1. L’istanza di Accesso civico semplice, è gratuita e va inoltrata all’attenzione del RPCT utilizzando preferibilmente l’apposito modulo (all. A) sottoscritto dal richiedente.
  2. L’istanza può essere inviata:
  • mediante PEC all’indirizzo protocollo@sogepu.it;
  • mediante Email all’indirizzo segreteria@sogepu.com. In tal caso l’istanza si considera validamente presentata se inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata, purché nel messaggio venga indicato il nome del richiedente e venga allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
  • a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: So.ge.pu. s.p.a. - Via Elio Vittorini n.27, 06012 Città di Castello (PG). In tal caso l’istanza si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
  • a mani proprie, direttamente presso la sede legale della Società, all’indirizzo di cui sopra. In tal caso l’istanza si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita  di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: 

  • Alice Chiatti
  • indirizzo: Sogepu spa, Via Vittorini n. 27, 06012 Città di Castello (PG)
  • mail: alice.chiatti@sogepu.com   
  • telefono :  075 8523950

 

Ricorso al titolare del potere sostitutivo

Nei casi di rigetto, totale o parziale, della Richiesta di Accesso civico semplice ovvero di ritardo o mancata risposta entro i termini, il Richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, L. 241/1990 e s.m.i, individuato nella persona dell’Amministratore Unico di So.ge.pu. s.p.a., domiciliato presso la sede della Società in 06012 Città di Castello (PG), Via Elio Vittorini n.27. Il Richiedente inoltra il ricorso compilando preferibilmente l’apposito modulo (all. B) .

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

  1. L’istanza di Accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del Richiedente e non deve essere motivata.
  2. L’istanza di Accesso civico generalizzato è gratuita e va inoltrata alla Segreteria generale di So.ge.pu. s.p.a., od alla struttura che detiene i dati/documenti/informazioni richiesti, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo (all. C) sottoscritto dal Richiedente .
  3. L’istanza può essere inviata:
  • mediante PEC all’indirizzo protocollo@sogepu.it;
  • mediante Email all’indirizzo segreteria@sogepu.com. In tal caso l’istanza si considera validamente presentata se inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata, purché nel messaggio venga indicato il nome del richiedente e venga allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
  • a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: So.ge.pu. s.p.a. - Via Elio Vittorini n.27, 06012 Città di Castello (PG). In tal caso l’istanza si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
  • a mani proprie, direttamente presso la sede legale della Società, all’indirizzo di cui sopra. In tal caso l’istanza si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita  di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

ISTANZA DI RIESAME

  1. Nei casi di rigetto totale o parziale dell’istanza di Accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro i termini, il Richiedente può presentare istanza di riesame al RPCT, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo (all. D) .
  2. In caso di mancato accoglimento, totale o parziale, dell’opposizione dei Controinteressati, questi possono presentare istanza di riesame al RPCT, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo (all. D).

L’istanza può essere inviata:

  • mediante PEC all’indirizzo protocollo@sogepu.it;
  • mediante Email all’indirizzo segreteria@sogepu.com
  • a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: So.ge.pu. s.p.a. - Via Elio Vittorini n.27, 06012 Città di Castello (PG).
  • a mani proprie, direttamente presso la sede legale della Società, all’indirizzo di cui sopra;

3. Laddove i dati/documenti/informazioni richiesti siano detenuti dal RPCT che, pertanto, è competente a decidere in sede di prima istanza, il Richiedente o i Controinteressati possono presentare l’istanza di riesame  al  titolare  del  potere  sostitutivo  di  cui  all'articolo  2,  comma  9-bis,  L.  241/1990  e  s.m.i, individuato nella persona dell’Amministratore Unico di So.ge.pu. s.p.a., domiciliato presso la sede sociale corrente in 06012 Città di Castello (PG), Via Elio Vittorini n.27.

IMPUGNAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA

Avverso la decisione della Società o, in caso di Richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il Richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Contenuto inserito il 05-03-2019 aggiornato al 15-11-2021
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