Servizi in rete

D.lgs. 82/2005 modificato dall\'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16
articolo 7 comma 3

Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

L’ambito soggettivo dell'obbligo è previsto per società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

n.a.

Contenuto inserito il 13-03-2019 aggiornato al 13-03-2019
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